Il comma 2, art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che il “periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Per il Ministero del Lavoro (Nota n. 5221 del 26 ottobre 2006) la disposizione non consente interpretazioni estensive.
Di conseguenza possono essere monetizzate unicamente :
-le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
-le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
-le settimane o i giorni di ferie eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.
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